Su disposizioni regionali in materia di semplificazione, in particolare in base alla legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 è stato attivato presso l'Ufficio Anagrafe il registro in cui si potranno iscrivere tutti coloro che vorranno esprimere la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. La legge prevede che, in qualsiasi momento, il soggetto iscritto possa chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.
L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso diverse modalità, tra cui la disposizione testamentaria del defunto, l'iscrizione ad una associazione riconosciuta per la cremazione o la dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.
Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri risultanti dalla cremazione possono essere:
- tumulate, all'interno del cimitero, in celletta, tomba di famiglia o loculo;
- inumate all'interno del cimitero;
- affidate al familiare per la conservazione presso la sua abitazione;
- disperse all'interno del cimitero o in natura.
La dispersione delle ceneri in natura è consentita:
- in montagna e in aree naturali, alla distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti o da natanti.